1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All'articolo 75 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
1. All'articolo 75 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,
«4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2.
«4-bis. Identico.
2. All'articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Identico:
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle modifiche»;
«2-bis. Identico».
b) al comma 3, le parole da: «è soggetto alla sanzione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ovvero circola senza l'aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze
b) al comma 3, le parole da: «è soggetto alla sanzione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ovvero circola senza l'aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, o senza la certificazione di cui al comma 2-bis, nei casi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro
3. Il comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
3. Identico.
«4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione è pari a una somma da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter».
4. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
4. Identico.
a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;
b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;
c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente
5. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
5. Identico.
a) al comma 5, primo periodo, le parole da: «da euro 74 a euro 296» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;
b) al comma 10, le parole: «da euro 22 a euro 88» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 74 a euro 296».
6. I decreti di cui al comma 4-ter dell'articolo 75 e al comma 2-bis dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo, sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Identico.
|